Si comunica che il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 (G.U. n.29 del 4/02/2022) fornisce nuove indicazioni in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, valide per le nuove segnalazioni a partire dal 5 febbraio 2022 e descritte di seguito.
Per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2, e di cui anche alla Nota del Ministero della Salute n. 0009498 del 04/02/2022, si applicano le seguenti misure (art. 6 del DL n.5):
SCUOLA DELL’INFANZIA:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione da presentare, come anche l’esito di test molecolare, direttamente ai docenti di sezione.
2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle attività didattiche per una durata di cinque giorni.
SCUOLA PRIMARIA:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione da presentare, come anche l’esito di test molecolare, direttamente ai docenti di classe.
2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe (se l’accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento precedente), per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni.
SCUOLA SECONDARIA di I e II grado:
1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe , l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe (se l’accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento precedente), per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni.
Nota bene: ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19, in tutte le classi e sezioni, non è considerato il personale educativo e scolastico.
Agli alunni di tutti gli ordini di scuola per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza (validità della certificazioni verdi COVID-19) potrà essere controllata dal personale delegato mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La suddetta applicazione mobile è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità suesposte e potrà essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto in oggetto.
Il Decreto Legge in oggetto precisa, inoltre, che in tutte le istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Per ulteriori approfondimenti si allegano alla presente i seguenti recentissimi documenti:
– DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5
– Nota Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 avente ad oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2
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